Spiegaz. Carta Diritti›Titolo V
Art. 45
Libertà di circolazione e di soggiorno
In vigore dal 22 apr 2005
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Spiegazione
Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast - Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell', paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella parte III della Costituzione.
Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III-265 a III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.
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Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Articolo II-105 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-45