Spiegaz. Carta DirittiTitolo V

Art. 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

In vigore dal 22 apr 2005
Libertà di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Spiegazione Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast - Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell', paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella parte III della Costituzione. Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III-265 a III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni. ------------------------- Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. Articolo II-105 della Costituzione.
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Libertà di circolazione e di soggiorno (Art. 45 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo