Spiegaz. Carta DirittiTitolo V

Art. 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Spiegazione Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell', paragrafo 2, esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle parti I e III della Costituzione. ------------------------- Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. Articolo II-100 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-40

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Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (Art. 40 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo