Spiegaz. Carta Diritti›Titolo V
Art. 40
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Spiegazione
Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell', paragrafo 2, esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle parti I e III della Costituzione.
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Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Articolo II-100 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-40