Spiegaz. Carta Diritti›Titolo IV
Art. 35
Protezione della salute
In vigore dal 22 apr 2005
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Spiegazione
I principi enunciati in questo articolo si basano sull' del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-278 della Costituzione, nonché sugli della Carta sociale europea. La seconda frase dell'articolo riproduce il paragrafo 1 dell'articolo III-278.
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Articolo II-95 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-35