Art. 37
Tutela dell'ambiente
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-37
Tutela dell'ambiente
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'ambiente devono essere inseriti all'interno di tutte le politiche dell'Unione. Tale tutela deve essere assicurata rispettando il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio trae origine da precedenti norme del trattato CE e dalle disposizioni di varie costituzioni nazionali.
La norma mira a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità, orientando l'azione comune secondo criteri di sostenibilità.
Si applica all'Unione e orienta la definizione e l'attuazione delle sue politiche.
Quando l'Unione adotta una nuova direttiva o una linea politica di intervento, deve obbligatoriamente valutare l'impatto ambientale per assicurare standard elevati di tutela. In questo modo si garantisce che lo sviluppo delle attività rispetti i criteri di sostenibilità ecologica.
I principi contenuti nell'articolo, originariamente basati sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, fanno ora riferimento agli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione che li hanno sostituiti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.