Spiegaz. Carta Diritti›Titolo IV
Art. 37
Tutela dell'ambiente
In vigore dal 22 apr 2005
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Spiegazione
I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli del trattato CE, che sono stati ora sostituiti dagli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione.
Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali.
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Articolo II-97 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-37