TrattatoTitolo VCapo I

Art. 37

Atti esecutivi

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-37 Atti esecutivi 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. 2. Allorchè sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio. 3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.
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Atti esecutivi (Art. 37 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo