Trattato›Titolo V›Capo I
Art. 38
Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-38
Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione
1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.
2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-38