TrattatoTitolo VCapo I

Art. 38

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-38 Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione 1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11. 2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-38

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Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione (Art. 38 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo