Spiegaz. Carta DirittiTitolo IV

Art. 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

In vigore dal 22 apr 2005
Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione. Spiegazione Questo articolo è perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione. --------------------------- Articolo II-96 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-36

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Accesso ai servizi d'interesse economico generale (Art. 36 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo