Spiegaz. Carta Diritti›Titolo IV
Art. 33
Vita familiare e vita professionale
In vigore dal 22 apr 2005
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Spiegazione
Il paragrafo 1 dell' si basa sull' della Carta sociale europea.
Articolo II-91 della Costituzione.
Il paragrafo 2 è ispirato alla direttiva 92/85!CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. È basato altresì sull' (protezione della maternità) della Carta sociale europea ed è ispirato all' (diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il termine 'maternità" copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.
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Articolo II-93 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-33