Spiegaz. Carta Diritti›Titolo IV
Art. 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Spiegazione
Questo articolo si basa sull', paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
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Articolo II-89 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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