Spiegaz. Carta DirittiTitolo IV

Art. 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Spiegazione Questo articolo si basa sull', paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. ------------------------- Articolo II-89 della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di accesso ai servizi di collocamento (Art. 29 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo