Spiegaz. Carta DirittiTitolo IV

Art. 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. Spiegazione Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta () e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo è consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunità europea) 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/123/CEE (trasferimenti di imprese) e 941451CE (comitato aziendale europeo). ----------------------- Articolo II-87 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-27

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