Spiegaz. Carta Diritti›Titolo IV
Art. 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Spiegazione
Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta () e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo è consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunità europea) 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/123/CEE (trasferimenti di imprese) e 941451CE (comitato aziendale europeo).
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Articolo II-87 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-27