Spiegaz. Carta DirittiTitolo III

Art. 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

In vigore dal 22 apr 2005
Diversità culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Spiegazione Questo articolo è stato fondato sull' del trattato sull'Unione europea e sull', paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo I-3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione. ------------------- Articolo II-82 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-22

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Diversità culturale, religiosa e linguistica (Art. 22 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo