Art. 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
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L'articolo afferma in modo diretto che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Il testo chiarisce inoltre le fonti a cui la disposizione si ispira e i riferimenti ai trattati e alla Costituzione, inclusi gli aspetti relativi alla cultura e allo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali. In questo modo si sancisce a livello istituzionale la protezione delle differenti identità e tradizioni presenti nell'Unione.
La norma stabilisce il principio secondo cui l'Unione europea è tenuta a garantire e tutelare la varietà delle culture, dei culti religiosi e degli idiomi linguistici.
La disposizione si rivolge all'Unione europea, vincolandola al rispetto delle diversità a vantaggio dei cittadini, delle comunità e delle organizzazioni presenti sul suo territorio.
Un provvedimento o un'iniziativa promossa dall'Unione europea non può sopprimere o discriminare le tradizioni culturali o la lingua di una determinata comunità, dovendo garantire il pieno rispetto di tali specificità. L'Unione riconosce e salvaguarda inoltre la presenza e il ruolo delle diverse confessioni religiose e organizzazioni non confessionali.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.