Spiegaz. Carta DirittiTitolo III

Art. 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

In vigore dal 22 apr 2005
Diversità culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Spiegazione Questo articolo è stato fondato sull' del trattato sull'Unione europea e sull', paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo I-3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione. ------------------- Articolo II-82 della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-22

In sintesi

L'articolo afferma in modo diretto che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Il testo chiarisce inoltre le fonti a cui la disposizione si ispira e i riferimenti ai trattati e alla Costituzione, inclusi gli aspetti relativi alla cultura e allo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali. In questo modo si sancisce a livello istituzionale la protezione delle differenti identità e tradizioni presenti nell'Unione.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce il principio secondo cui l'Unione europea è tenuta a garantire e tutelare la varietà delle culture, dei culti religiosi e degli idiomi linguistici.

A chi si applica

La disposizione si rivolge all'Unione europea, vincolandola al rispetto delle diversità a vantaggio dei cittadini, delle comunità e delle organizzazioni presenti sul suo territorio.

Esempio pratico

Un provvedimento o un'iniziativa promossa dall'Unione europea non può sopprimere o discriminare le tradizioni culturali o la lingua di una determinata comunità, dovendo garantire il pieno rispetto di tali specificità. L'Unione riconosce e salvaguarda inoltre la presenza e il ruolo delle diverse confessioni religiose e organizzazioni non confessionali.

Domande frequenti

Cosa impone l'articolo all'Unione europea?Impone all'Unione di rispettare espressamente la diversità culturale, religiosa e linguistica.
La norma si occupa anche di aspetti religiosi e confessionali?Sì, la disposizione tutela la diversità religiosa e richiama la disciplina relativa allo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali.
Su quali basi e trattati si fonda questa disposizione?Si fonda su precedenti articoli dei trattati europei relativi alla cultura e su dichiarazioni allegate all'Atto finale del trattato di Amsterdam.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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