Spiegaz. Carta Diritti›Titolo III
Art. 22
Diversità culturale, religiosa e linguistica
In vigore dal 22 apr 2005
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Spiegazione
Questo articolo è stato fondato sull' del trattato sull'Unione europea e sull', paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo I-3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione.
-------------------
Articolo II-82 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-22