Spiegaz. Carta Diritti›Titolo III
Art. 21
Non discriminazione
In vigore dal 22 apr 2005
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Spiegazione
Il paragrafo 1 si ispira all' del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-124 della Costituzione, e all' della CEDU, nonché all' della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l' della CEDU, si applica in conformità dello stesso.
Non v'è contraddizione nè incompatibilità fra il paragrafo 1 e l'articolo III-124 della Costituzione, che ha campo d'applicazione e finalità diversi: detto articolo conferisce all'Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione può regolamentare gli interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze dell'Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell', invece, non conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati nè sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi di altri articoli delle parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell'Unione. II paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facoltà conferite a norma dell'articolo III-124 nè l'interpretazione data a tale articolo.
Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo I-4, paragrafo 2 della Costituzione e va applicato in conformità di tale articolo.
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Articolo II-81 della Costituizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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