Spiegaz. Carta Diritti›Titolo II
Art. 18
Diritto di asilo
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
Spiegazione
Il testo dell'articolo è stato basato sull' del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-266 della Costituzione, che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati. Occorre far riferimento alle disposizioni del protocollo relativo al Regno Unito e all'Irlanda nonché di quello sulla Danimarca, allegati [al trattato di Amsterdam] alla Costituzione, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il protocollo sull'asilo allegato alla Costituzione.
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Articolo II-78 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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