Spiegaz. Carta Diritti›Titolo II
Art. 15
Libertà professionale e diritto di lavorare
In vigore dal 22 apr 2005
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Spiegazione
La libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 di questo , è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727; dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986, pag. 2897, punto 8).
Questo paragrafo si ispira inoltre all', paragrafo 2 della Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989.
L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione.
Il paragrafo 2 riprende le tre libertà garantite dagli articoli I-4 e III-133, III-137 e III-144 della Costituzione, ossia libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Il paragrafo 3 è stato basato sull', paragrafo 3, quarto trattino del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-210, paragrafo 1, lettera g) della Costituzione, e sull', punto
4 della Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto l', paragrafo 2 della Carta. La questione dell'ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli equipaggi di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione è disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.
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Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.
Articolo II-75 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-15