Spiegaz. Carta Diritti›Titolo II
Art. 10
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
In vigore dal 22 apr 2005
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Spiegazione
Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall' della CEDU e, ai sensi dell', paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il paragrafo 2 dell', che recita: "La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.".
Il diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.
-----------------
Articolo II-70 della Costituzione.
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-10