Spiegaz. Carta DirittiTitolo II

Art. 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

In vigore dal 22 apr 2005
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Spiegazione Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall' della CEDU e, ai sensi dell', paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il paragrafo 2 dell', che recita: "La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.". Il diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito. ----------------- Articolo II-70 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
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Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (Art. 10 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo