TrattatoTitolo IVCapo I

Art. 19

Le istituzioni dell'Unione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-19 Le istituzioni dell'Unione 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a: -- promuoverne i valori, -- perseguirne gli obiettivi, -- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, -- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Tale quadro istituzionale comprende: -- il Parlamento europeo, -- il Consiglio europeo, -- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"), -- la Commissione europea (in appresso "Commissione"), -- la Corte di giustizia dell'Unione europea. 2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-19

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Le istituzioni dell'Unione (Art. 19 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo