TrattatoTitolo IVCapo I

Art. 24

Le formazioni del Consiglio dei ministri

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-24 Le formazioni del Consiglio dei ministri 1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni. 2. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. 3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. 4. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio. 5. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio. 6. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative. 7. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.
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Le formazioni del Consiglio dei ministri (Art. 24 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo