Trattato›Titolo IV›Capo I
Art. 25
Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-25
Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorchè delibera a maggioranza qualificata.
4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.
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