TrattatoTitolo IVCapo I

Art. 25

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-25 Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio 1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorchè delibera a maggioranza qualificata. 4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-25

In sintesi

La norma stabilisce che la maggioranza qualificata ordinaria richiede il voto favorevole di almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici membri, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. Se la delibera non avviene su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, la percentuale minima dei membri sale al 72%, fermo restando il 65% della popolazione. Per bloccare una decisione, la minoranza deve comprendere almeno quattro membri, altrimenti la maggioranza qualificata si ritiene comunque raggiunta. Le medesime regole valgono per il Consiglio europeo quando vota a maggioranza qualificata, con la precisazione che il suo presidente e il presidente della Commissione non hanno diritto di voto.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i criteri e le soglie di voto necessari per raggiungere la maggioranza qualificata nelle deliberazioni del Consiglio e del Consiglio europeo.

A chi si applica

Si applica ai membri del Consiglio, agli Stati membri dell'Unione europea e al Consiglio europeo, inclusi i rispettivi presidenti per le regole di voto.

Esempio pratico

Durante una votazione del Consiglio su una proposta della Commissione, una decisione viene approvata solo se votano a favore almeno 15 Stati membri che rappresentino il 55% del totale e il 65% della popolazione dell'Unione. Se solo tre Stati membri contrari tentano di opporsi, la loro opposizione non è sufficiente a bloccare l'atto, poiché la minoranza di blocco richiede almeno quattro membri.

Domande frequenti

Come si calcola la minoranza di blocco?La minoranza di blocco deve essere composta da almeno quattro membri del Consiglio; se questo numero non viene raggiunto, la maggioranza qualificata si considera approvata.
Cosa succede se il Consiglio delibera senza una proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione?In deroga alla regola generale, la maggioranza qualificata richiesta sale ad almeno il 72% dei membri del Consiglio, fermo restando il requisito di rappresentare almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione votano nel Consiglio europeo?No, il testo stabilisce espressamente che nel Consiglio europeo il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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