Art. 25
Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-25
Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
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La norma stabilisce che la maggioranza qualificata ordinaria richiede il voto favorevole di almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici membri, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. Se la delibera non avviene su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, la percentuale minima dei membri sale al 72%, fermo restando il 65% della popolazione. Per bloccare una decisione, la minoranza deve comprendere almeno quattro membri, altrimenti la maggioranza qualificata si ritiene comunque raggiunta. Le medesime regole valgono per il Consiglio europeo quando vota a maggioranza qualificata, con la precisazione che il suo presidente e il presidente della Commissione non hanno diritto di voto.
La norma definisce i criteri e le soglie di voto necessari per raggiungere la maggioranza qualificata nelle deliberazioni del Consiglio e del Consiglio europeo.
Si applica ai membri del Consiglio, agli Stati membri dell'Unione europea e al Consiglio europeo, inclusi i rispettivi presidenti per le regole di voto.
Durante una votazione del Consiglio su una proposta della Commissione, una decisione viene approvata solo se votano a favore almeno 15 Stati membri che rappresentino il 55% del totale e il 65% della popolazione dell'Unione. Se solo tre Stati membri contrari tentano di opporsi, la loro opposizione non è sufficiente a bloccare l'atto, poiché la minoranza di blocco richiede almeno quattro membri.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.