TrattatoTitolo IVCapo I

Art. 25

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-25 Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio 1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorchè delibera a maggioranza qualificata. 4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio (Art. 25 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo