Trattato›Titolo IV›Capo I
Art. 23
Il Consiglio dei ministri
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-23
Il Consiglio dei ministri
1. II Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
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