Art. 23 · Il Consiglio dei ministri
TrattatoTitolo IVCapo I

Art. 23

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Il Consiglio dei ministri

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-23 Il Consiglio dei ministri 1. II Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione. 2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-23