Trattato›Titolo III
Art. 17
Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-17
Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento
L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana,
b) industria,
c) cultura,
d) turismo,
e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,
f) protezione civile,
g) cooperazione amministrativa.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-17