TrattatoTitolo III

Art. 17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-17 Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana, b) industria, c) cultura, d) turismo, e) istruzione, gioventù, sport e formazione professionale, f) protezione civile, g) cooperazione amministrativa.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-17

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