Trattato›Titolo IV›Capo I
Art. 19
138 / 946Le istituzioni dell'Unione
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-19
Le istituzioni dell'Unione
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:
-- promuoverne i valori,
-- perseguirne gli obiettivi,
-- servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,
-- garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.
Tale quadro istituzionale comprende:
-- il Parlamento europeo,
-- il Consiglio europeo,
-- il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"),
-- la Commissione europea (in appresso "Commissione"),
-- la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.
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