Spiegaz. Carta Diritti›Titolo II
Art. 16
Libertà d'impresa
In vigore dal 22 apr 2005
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Spiegazione
Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto. 14, e del 27 settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la libertà contrattuale (cfr., tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykobing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna c/Commissione, causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo [3, paragrafo 2] della Costituzione che riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all', paragrafo 1 della Carta.
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Articolo II-76 della Costituzione.
Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-16