Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Spiegazione
Il primo comma di questo articolo è stato basato sull' e sull', paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dagli -3 e III-116 della Costituzione che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità tra uomini e donne, e sull', paragrafo 1 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 1 della Costituzione. Esso si ispira all' della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
Si basa anche sull', paragrafo 3 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 3 della Costituzione, e sull', paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all', paragrafo 2, questo secondo comma non modifica l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione.
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Articolo II-83 della Costituzione.
Articolo II-84 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-23
In sintesi
La disposizione stabilisce che la parità tra donne e uomini deve essere garantita in tutti i settori, con espresso riferimento all'occupazione, al lavoro e alla retribuzione. Al contempo, chiarisce che tale principio non impedisce di mantenere o adottare misure speciali a favore del sesso sottorappresentato. Tali misure possono prevedere vantaggi specifici per agevolare l'attività professionale o per prevenire e compensare svantaggi nella carriera.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire l'uguaglianza effettiva tra donne e uomini in ogni ambito, promuovendo anche interventi mirati per superare la sottorappresentazione di un genere.
A chi si applica
Si applica a donne e uomini in tutti i campi della vita sociale ed economica, con particolare riguardo ai lavoratori e ai datori di lavoro nell'ambito dell'occupazione e della retribuzione.
Esempio pratico
Un datore di lavoro deve garantire la stessa retribuzione a parità di mansioni tra lavoratori e lavoratrici. Inoltre, un'organizzazione può introdurre corsi o percorsi agevolati mirati al genere meno presente in determinati ruoli per favorirne l'inserimento o la carriera.
Cosa è cambiato
Il testo richiama disposizioni precedenti del trattato CE (come gli articoli 2, 3, 141) indicandole come sostituite dagli articoli 1-3, III-116 e III-214 della Costituzione, e riprende in una formulazione più breve la facoltà di adottare vantaggi per il sesso sottorappresentato senza modificarne la portata sostanziale.
Domande frequenti
In quali settori deve essere garantita la parità tra uomini e donne?La parità deve essere assicurata in tutti i campi, compresi in modo esplicito l'occupazione, il lavoro e la retribuzione.
È consentito introdurre misure a favore del sesso sottorappresentato?Sì, il principio di parità non vieta di adottare o mantenere misure che accordino vantaggi specifici a beneficio del sesso sottorappresentato.
A cosa servono i vantaggi specifici previsti per il sesso sottorappresentato?Servono a facilitare l'esercizio di un'attività professionale oppure a prevenire o compensare svantaggi nella carriera lavorativa.