Spiegaz. Carta Diritti›Titolo IV
Art. 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Spiegazione
Questo articolo si basa sull' della Carta sociale europea nonché sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti da 12 a 14). Il diritto di azione collettiva è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito dall' della CEDU. Per quanto riguarda i livelli appropriati ai quali può essere effettuata la negoziazione collettiva, si vedano le spiegazioni fornite per l'articolo precedente. Le modalità e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio lo sciopero, sono disciplinate dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano essere condotte parallelamente in vari Stati membri.
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Articolo II-88 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-28