Spiegaz. Carta Diritti›Titolo IV
Art. 29
921 / 946Diritto di accesso ai servizi di collocamento
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Spiegazione
Questo articolo si basa sull', paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.
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Articolo II-89 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-29