Art. 29 · Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Spiegaz. Carta DirittiTitolo IV

Art. 29

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Diritto di accesso ai servizi di collocamento

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Spiegazione Questo articolo si basa sull', paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. ------------------------- Articolo II-89 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-29