Protocollo 8›Sez. 8
Art. 67
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle
reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2 del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
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GU C 241 del 29.8.1994, pag. 365.
Storico versioni
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