TrattatoTitolo II

Art. 67

Rispetto della vita privata e della vita familiare

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-67 Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-67

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Rispetto della vita privata e della vita familiare (Art. 67 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo