Trattato›Titolo II
Art. 66
Diritto alla libertà e alla sicurezza
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-66
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-66