TrattatoParte IITitolo I

Art. 64

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-64 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-64

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Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Art. 64 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo