Art. 64 · Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
TrattatoParte IITitolo I

Art. 64

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Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-64 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti.
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