Trattato›Parte II›Titolo I
Art. 64
258 / 946Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-64
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-64