TrattatoParte IITitolo I

Art. 62

Diritto alla vita

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-62 Diritto alla vita 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, nè giustiziato.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-62

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Diritto alla vita (Art. 62 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo