Art. 62 · Diritto alla vita
TrattatoParte IITitolo I

Art. 62

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Diritto alla vita

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-62 Diritto alla vita 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, nè giustiziato.
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