TrattatoTitolo IX

Art. 58

Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-58 Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione 1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente. 2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo