TrattatoTitolo VII

Art. 54

Risorse proprie dell'Unione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-54 Risorse proprie dell'Unione 1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche. 2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. 4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.
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Risorse proprie dell'Unione (Art. 54 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo