Trattato›Titolo VI
Art. 49
Il mediatore europeo
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-49
Il mediatore europeo
Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
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