TrattatoTitolo VI

Art. 49

Il mediatore europeo

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-49 Il mediatore europeo Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
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Il mediatore europeo (Art. 49 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo