TrattatoTitolo VI

Art. 51

Protezione dei dati di carattere personale

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-51 Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Protezione dei dati di carattere personale (Art. 51 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo