Art. 51 · Protezione dei dati di carattere personale
TrattatoTitolo VI

Art. 51

213 / 946

Protezione dei dati di carattere personale

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo I-51 Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
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