TrattatoParte IITitolo I

Art. 65

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-65 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-65

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Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (Art. 65 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo