Art. 65 · Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
TrattatoParte IITitolo I

Art. 65

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Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-65 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani.
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