Trattato›Titolo II
Art. 70
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-70
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-70