Art. 67 · Rispetto della vita privata e della vita familiare
TrattatoTitolo II

Art. 67

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Rispetto della vita privata e della vita familiare

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-67 Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-67