Art. 67
Protocollo 8Sez. 8

Art. 67

700 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2 del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia. ------------------------------ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 365.
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