Protocollo 8›Sez. 8
Art. 68
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo
per sviluppare e utilizzare le capacità supplementari su rotaia di cui all'allegato 3 del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
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GU C 241 del 29.8.1994, pag. 367.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-68