Protocollo 8›Sez. 7
Art. 63
In vigore dal 22 apr 2005
Le zone interessate dall'obiettivo inteso a promuovere lo sviluppo
e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. L'intervento dell'Unione può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione. Le regioni e zone cui si applica il presente articolo sono elencate nell'allegato 1 del protocollo n. 6 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
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GU C 241 del 29.8.1994, pag. 355.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-63-2