Protocollo 8Sez. 5

Art. 59

In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione relativa alle isole Åland che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-59-2

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Art. 59 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo