Protocollo 8›Sez. 8
Art. 64
In vigore dal 22 apr 2005
1. Ai sensi della presente sezione si intende per:
a) "autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato
superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
b) "trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante
autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada.
2. Gli articoli da 65 a 71 si applicano alle disposizioni
concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-64-2