Protocollo 8Sez. 8

Art. 69

In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato. Se del caso, e fatte salve le disposizioni della Costituzione, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinché siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi al diritto dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-69

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Art. 69 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo