Protocollo 8›Sez. 8
Art. 65
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle
reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-65-2