Art. 65
Protocollo 8Sez. 8

Art. 65

698 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-65-2